L’art. 11 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 ha prorogato lo stato di emergenza e conseguentemente lo svolgimento del lavoro agile anche nel pubblico impiego al 31 luglio 2021.
Le agevolazioni per i cosiddetti lavoratori fragili sono invece prorogate per ora al 30 giugno.


Ricordo che I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. I lavoratori vengono definiti fragili se in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità si sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 104/92. Anche i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave hanno diritto a svolgere il lavoro agile fino al 30 giugno purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. La legge di conversione del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (non ancora operante) riconosce altresì la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli minori di anni 16 o di figli di ogni età con disabilità grave (articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104), disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali. Tale possibilità è concessa in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, infezione da SARS-CoV-2, quarantena disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, frequenza di centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Si ricorda che per i lavoratori che non hanno alcuna possibilità di svolgere il lavoro agile, nemmeno impegnandoli in altre mansioni o in attività formative, le relative assenze vengono equiparate alla degenza ospedaliera.


CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Lunedì 26 aprile si svolgerà una riunione del Consiglio di Amministrazione della CPA nella quale saranno deliberate tra le altre cose le cronicità relative al 2020 e le liquidazioni una tantum al personale transitato in quiescenza, alcune modifiche alla circolare per le anticipazioni dell’una tantum e l’affidamento del servizio di tesoreria ad altro Istituto a seguito della rinuncia di Intesa San Paolo.


DENUNCE AD INAIL PER ASSENZE E/O MALATTIE PER COVID
Diversi lavoratori chiedono di avere informazioni circa le modalità di comunicazioni all’Organo competente (INAIL) di eventuale malattia derivante da Covid. E’ del tutto evidente che, qualora venga accertato che la malattia sia stata contratta in Ufficio poiché si è verificato evidentemente un focolaio o comunque si è stati a contatto con persone risultate afflitte dalla malattia, ricorre il caso dell’infortunio sul lavoro e quindi DEVE necessariamente scattare a cura del datore di lavoro (Direttore) la relativa denuncia all’Inail entro 48 ore dalla conoscenza del fatto.

Allegati:
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